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COMUNE DI PADERGNONE
PROVINCIA DI TRENTO
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI
approvazione: deliberazione consiliare n. 26 di data 29.12.2009
I N D I C E
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto del Regolamento pag. 2
Art. 2 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta pag. 2
Art. 3 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili pag. 2
TITOLO II
ESENZIONI E AGEVOLAZIONI
Art. 4 – Esenzioni pag. 3
Art. 5 – Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali pag. 3
Art. 6 – Agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali pag. 4
Art. 7 – Assimilazioni ad abitazione principale pag. 4
Art. 8 – Riduzione dell’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili pag. 5
TITOLO III
DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI
Art. 9 – Dichiarazioni pag. 6
Art. 10 – Modalità di versamento pag. 6
Art. 11 – Differimento dei termini dell’imposta pag. 7
Art. 12 – Accertamenti pag. 7
Art. 13 – Attività di controllo pag. 8
Art. 14 – Rimborsi e compensazioni pag. 8
Art. 15 – Calcolo degli interessi pag. 9
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16 – Norme di rinvio pag. 9
Art. 17 – Entrata in vigore pag. 9
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto del Regolamento
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Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili nel Comune di Padergnone nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e da ogni altra disposizione normativa.
Art. 2
Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta
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Le aliquote e le detrazioni d’imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento, salvo quanto disposto dall’art. 9 bis della L.P. 15 novembre 1993 n. 36.
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In carenza di provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore nell’anno precedente.
Art. 3
Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
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Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell’art. 5 del D.Lgs. 504/92, nell’intento di ridurre l’insorgenza di contenzioso il Comune fissa, ai sensi del comma 1, lettera g) dell’art. 59 del D.Lgs. 446/97, i valori da utilizzare ai fini del potere di accertamento.
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Allo scopo di determinare i valori di cui al comma precedente il Comune deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Detti valori hanno effetto per l’anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.
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Nel caso di inizio dei lavori di costruzione di un fabbricato, fino al momento di ultimazione degli stessi (ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, qualora siffatto momento di utilizzo sia antecedente a quello di ultimazione dei lavori) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell’area, da qualificare comunque, agli effetti impositivi, come fabbricabile indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito dell’edificabilità. Allo stesso modo, in caso di demolizione e successiva ricostruzione di fabbricato e in caso di recupero edilizio ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettere c), d),e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, dalla data di inizio dei lavori di demolizione o recupero fino al momento di ultimazione dei lavori di ricostruzione o recupero, la base imponibile ICI è data solo dal valore dell’area senza considerare il valore del fabbricato che si sta ricostruendo o recuperando.
TITOLO II
ESENZIONI E AGEVOLAZIONI
Art. 4
Esenzioni
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Ai sensi del comma 1 lettera c), dell’art. 59 del D.Lgs. 446/97, si stabilisce che l’esenzione dall’I.C.I. prevista all’art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, compete esclusivamente per i fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore.
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Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008 n. 126, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e quelle assimilate ai sensi dell’art. 7 del presente regolamento, ad esclusione di quella di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, sono esenti.
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Ai sensi del combinato disposto dell’art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 e dell’art. 1 del D.L. 93/2008, convertito con modificazioni dalla L. 126/2008, è esente, qualora non risulti classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti assegnatario, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
Art. 5
Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali
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Sono considerati terreni agricoli e quindi esenti dall’imposta ai sensi della lettera h) dell’art. 7 del D.Lgs. 504/1992 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge 984/77 e della L.P. 15/93) le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale se si verificano le seguenti condizioni:
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sui terreni persiste l’utilizzazione agro silvo pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali;
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il possessore dei terreni deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall’art. 11 della Legge 9/63, ex SCAU ora INPS - sezione Previdenza Agricola -, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
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L’esenzione decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.
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Ai sensi dell’art. 58 comma 2 del D. Lgs. 446/97, la disposizione di cui al punto 2 ha carattere interpretativo e pertanto è valida anche per gli anni precedenti l’entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 6
Agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali
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Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti ecc. che costituiscono pertinenza dell’abitazione principale usufruiscono dell’aliquota prevista per la stessa. Alla pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale.
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Sono considerate pertinenze le unità immobiliari (ad. es. cantine, box, posti macchina coperti e scoperti) classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato. Nel caso che all’abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente articolo è esteso ad un’unica unità immobiliare di pertinenza.
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Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs. 504/92, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.
Art. 7
Assimilazioni ad abitazione principale
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Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta e collaterale entro il II° grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. A queste abitazioni, qualora non esenti dall’imposta ai sensi del D.L. 93/2008, convertito con modificazioni dalla L. 126/2008, è applicata l’aliquota prevista per le abitazioni principali, e nei casi in cui il familiare residente non risulti soggetto passivo del medesimo immobile, la detrazione di cui all’art. 8 comma 2, del D. Lgs. 504/92.
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Ai sensi dell’art. 3, comma 56, della L. 662/96 e dell’art. 52 del D.Lgs. 449/97, sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa sia tenuta a disposizione.
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Nei casi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all’art. 6.
Art. 8
Riduzione dell’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili
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Ai sensi del comma 1, lettera h) dell’art. 59 del D.Lgs. 446/97, si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1, dell’art. 8 del D.Lgs. 504/92, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate come di seguito.
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L’inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
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Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera h) l’inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
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gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell’edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
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gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l’eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico – edilizia.
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L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
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mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
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da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale si dichiara:
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Nell’ipotesi in cui il fabbricato sia inagibile o inabitabile, l’Imposta Comunale sugli Immobili viene ridotta del 50%. Tale riduzione si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell’Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui sopra.
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In ogni caso il richiedente deve dichiarare al Comune, con i termini e le modalità di cui all’art. 9 l’insorgenza o la cessazione dell’inagibilità o dell’inabitabilità.
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Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.
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Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell’inizio dei lavori di risanamento e/o ristrutturazione edilizia.
TITOLO III
DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI
Art. 9
Dichiarazioni
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La dichiarazione I.C.I., nei casi in cui risulti obbligatoria, deve essere presentata al Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui ha avuto inizio il possesso dell’immobile oppure siano intervenute le variazioni previste e ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati.
Art. 10
Modalità di versamento
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L’imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
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Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 446/97, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare, nudo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento anche per conto degli altri purché l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento, sia individuato da parte del soggetto passivo, anche su istanza del Comune, l’immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi dei soggetti passivi.
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I versamenti d’imposta possono essere effettuati con le modalità di cui al comma 55, art. 37 del D.L. 04.07.2006 n. 223 (modello F24).
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In aggiunta alla modalità di cui al comma precedente, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97, l’imposta può essere versata anche tramite il concessionario.
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Il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso deve essere effettuato in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
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A norma dell’art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il versamento complessivo dell’importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
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Ai sensi dell’art. 1, comma 168, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 i versamenti d’imposta non devono essere eseguiti quando l’importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad euro 10,33.
Art. 11
Differimento dei termini dell’imposta
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Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 446/97:
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i termini di pagamento dell’imposta da parte degli eredi sono differiti di 12 mesi nel caso di decesso del soggetto passivo d’imposta; resta invece invariata la scadenza per la quota d’imposta relativa al periodo di possesso del “de cuius”;
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la Giunta Comunale, può stabilire il differimento di sei mesi del pagamento di una rata (o dell’unica soluzione di pagamento) I.C.I. in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità, ove non diversamente disposto da provvedimenti ministeriali.
Art. 12
Accertamenti
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Ai sensi dell’art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi d’accertamento d’Ufficio o in rettifica è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione. L’avviso d’accertamento può essere notificato, con le spese di notifica a carico del contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
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Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 446/97 si applica, in quanto compatibile, l’istituto dell’accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/97. L’accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
Art. 13
Attività di controllo
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La Giunta Comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, con propria deliberazione, ai sensi dell’art. 59, cooma 1, lett. l), punto 2, del D.Lgs. 446/97, potrà fissare ogni anno gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base della potenzialità della struttura organizzativa di cui il Comune dispone (ufficio tributi, ufficio tecnico, ecc.) e potrà individuare indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili anche tramite l’indicazione di gruppi o categorie di contribuenti o di basi imponibili. Per la verifica dell’efficacia dell’azione di controllo intrapresa dal Funzionario Responsabile dovrà comunicare alla Giunta i provvedimenti adottati e gli obiettivi raggiunti.
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Ai sensi dell’art. 59 comma 1, lettera l) punto 5) del D. Lgs. 446/97, il Funzionario Responsabile del tributo cura il potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all’evasione proponendo alla Giunta Comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.
Art. 14
Rimborsi e compensazioni
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Ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 164 e 171, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i rapporti d’imposta pendenti al 1° gennaio 2007, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
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L’istanza di rimborso deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare il diritto al rimborso (adesso: da copia dei bollettini di versamento e copia della denuncia originaria anno 93 ed eventuali variazioni). Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo 16.
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È comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale, (fino a prescrizione decennale) nel caso in cui l’imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti d’accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del comune soggetto attivo del tributo. In tali casi, su richiesta del soggetto passivo, è ammesso il riversamento delle somme direttamente al Comune competente.
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Sull’istanza di rimborso il Comune procede entro centottanta giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
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Per i rimborsi di cui al comma 3 e per quelli relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall’assenza del presupposto d’imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
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Ai sensi dell’art. 1, comma 167, della L. 296/06, l’imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell’imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d’imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l’importo del credito da utilizzare e il debito tributario I.C.I. oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
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Non si procederà al rimborso di importi inferiori a quanto stabilito al precedente art. 10, comma 7.
Art. 15
Calcolo degli interessi
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La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell’art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d’imposta, sia per i provvedimenti d’accertamento che di rimborso.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16
Norme di rinvio
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Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
Art. 17
Entrata in vigore
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Il presente regolamento entra in vigore il ________________.
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