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Regolamento acquedotto

 

REGOLAMENTO

per il servizio pubblico di acquedotto

 

 

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.19 di data 28. 12. 2006

 

Il Sindaco Il segretario

 

TITOLO l – GENERALITA’

 

 

art. 1 PREMESSE

La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente.

Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura di acqua potabile sono contenute nel presente regolamento.

 

 

art. 2 USI DELL’ACQUA

L’acqua potabile viene fornita, previa misurazione a contatore, per uso civile ovvero:

 

A

uso domestico

diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell’unità abitativa e relative pertinenze quali: cortili, anditi, animali inservienti direttamente la stessa;

B

uso non domestico

diretto al soddisfacimento di tutti i bisogni non domestici

B1

uso commerciale

uffici, negozi, supermercati, ristoranti, bar, residence, alberghi, campeggi ecc.

B2

uso comunitario

caserme, ospedali, scuole, case di cura e di riposo, enti pubblici, collegi ecc.

B3

uso industriale

piccole industrie, allevamenti, ecc. e uso potabile degli addetti;

B4

uso speciale

impianti antincendio privati, refrigerazione di edifici, fornitura temporanea, ecc.

B5

uso orto

categoria residuale

 

L'acqua potabile viene fornita anche per uso pubblico attraverso gli impianti di cui all'articolo successivo.

 

art. 3 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici:

a) le fontane pubbliche;

b) le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici;

c) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dal Comune. Per gli usi di cui alle lettere a), b), le erogazioni avvengono previa misurazione con contatore mentre l’erogazione di cui alla lettera “c” è distribuita senza contatore.

E' fatto divieto di:

  1. prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso; utilizzare le fontane pubbliche per scopi diversi da quelli potabili;

  2. prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;

  3. prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi.

In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera a) e b).

 

 

TITOLO ll – NORME TECNICHE

 

capo I - definizione impianti e competenze

art. 4 RETE DI DISTRIBUZIONE

  1. Per "rete principale" si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrate, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.

  2. Per “derivazione di utenza” si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

La derivazione di utenza si suddivide in:

impianto esterno

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (questa esclusa) e il contatore (questo incluso) che è ubicato su un collettore di derivazione per più utenze, in apposito pozzetto sul confine della proprietà privata o, eccezionalmente e solo per le utenze già esistenti, in locale idoneo all’interno dell’abitazione dell’utente;

impianto interno

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra il contatore (questo escluso) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

 

Nel caso di derivazione di utenza a pettine il contatore va installato sul collettore di derivazione per più utenze private, in idoneo pozzetto di ispezione posto su suolo pubblico. In tal caso dette derivazioni sono considerate impianto interno. Nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni dell’esistente l’impianto deve essere costruito con derivazioni a pettine in luogo pubblico, se destinate a più utenze, oppure con un pozzetto sul confine di proprietà, ma accessibile dal suolo pubblico, se destinato ad una sola utenza. In nessun caso, per le nuove utenze è consentito realizzare il pozzetto per il contatore in locali chiusi o in luoghi non accessibili dalla proprietà pubblica.

 

 

art. 5 ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTO

 

I. Rete principale.

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e manutenzionate a cura e spese del Comune. Gli stessi potranno attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune.

 

II. impianto esterno

Le spese di realizzazione dell’impianto esterno sono così suddivise:

  • a totale carico del Comune per quanto riguarda il tratto su suolo pubblico, salvo il versamento del contributo di allacciamento, di cui al successivo art. 24 da parte del proprietario o per esso dell’utente;

  • a totale carico del proprietario o per esso dell’utente, per quanto riguarda il tratto su suolo privato.

Il Comune ha la facoltà di modificare le varie parti dell’impianto secondo le necessità del servizio, con concessione gratuita delle occorrenti servitù.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto esterno, per quanto riguarda il suolo pubblico, è eseguita dal Comune con oneri a suo carico; per quanto riguarda i lavori da eseguirsi su suolo privato, tutti i lavori edili di preparazione, scavo, reinterro e ripristino sono a totale carico del privato, mentre i lavori idraulici sono a carico del Comune.

III – impianto interno

Di norma l’esecuzione, l’esercizio e la manutenzione dell’impianto interno, dall’uscita del contatore fino agli apparecchi utilizzatori, sono interamente a carico del proprietario o per esso dell’utente.

Per quanto riguarda la sola manutenzione, nel caso di derivazioni a pettine o comunque poste sul suolo pubblico, il tratto dell’impianto interno su suolo pubblico, per le opere edili, sarà di competenza esclusivamente dal Comune con oneri a suo carico, per la parte idraulica di competenza del privato.

L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché gli impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti.

 

 

capo II – norme in materia di derivazione di utenza

 

art. 6 DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI

La manutenzione, riparazione e il rifacimento delle derivazioni di utenza esistenti sono svolte con le modalità indicate nel precedente articolo. Tali lavori vanno comunque eseguiti dai privati con l’autorizzazione e il controllo del Comune e secondo le normative vigenti.

 

art. 7 NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI

Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione.

Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione.

La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrate e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti.

Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interramento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell’utente.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri. La condotta in presenza di sormonto o sottopasso di altri servizi deve prevedere una controtubazione per un minimo di 1,00 metro per parte. Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passamuro. I rinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 10 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.

La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 10 cm. di scavo con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm. su percorrenze lungo i muri di sostegno.

I tratti di tubazione dell’impianto esterno, passanti all'interno del fabbricato nell’ambito del locale di pertinenza del contatore, è opportuno vengano lasciati a vista, staffati a parete o a soffitto o in apposita canaletta ispezionabile con grigliato rimovibile.

Gli allacciamenti definiti "provvisori", in fase di realizzazione di cantiere, devono essere adeguati per dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

 

art. 8 DIVIETO DELL’UTENTE DI MODIFICARE L’IMPIANTO ESTERNO

Di norma non è consentito all’utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte della derivazione di utenza, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell’acqua; se necessario, in casi del genere il Comune potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell’utente o del proprietario, addebitando le relative spese.

Il Comune il qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d’utenza è stata modificata o i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l’interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

 

art. 9 IMPIANTO INTERNO

L’utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni, concordate con il Comune (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell’utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono regolamentati dal precedente art. 5 del presente regolamento.

Il Comune si riserva di non effettuare o di sospendere la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto.

I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell’utente.

Per evitare, a seguito di eventuale depressioni in rete, il ritorno dell’acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l’utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall’utilizzo a scopo domestico, idonei disconnettori.

 

art. 10 ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI

Negli impianti interni l’utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

  1. le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente.

  2. Nell'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

  3. Nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.

  4. Nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.

  5. E’ vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.

  6. E' ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte.

  7. Tutte le bocche dovranno erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

  8. L'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Il Comune si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.

  9. E’ vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.

  10. Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Comune, il quale può prescrivere eventuali modifiche.

  11. Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.

  12. Il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l’utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza, il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.

  13. Gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.

  14. Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e il Comune non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore.

  15. Il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

 

 

art. 11 PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali del Comune.

Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.

Il Comune, in fase di realizzazione degli impianti di acquedotto al servizio del consumo umano, provvederà a progettarli per assicurare una pressione minima e una pressione massima mediante l’eventuale installazione di idonee valvole di riduzione della pressione in rete. Qualora la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile dall'impianto di utenza, dovrà essere limitata a cura dell’utente stesso mediante l'eventuale installazione di riduttori di pressione. L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza. La manutenzione degli eventuali riduttori di pressione sia a valle che a monte dei contatori è a completo carico dell’utente. Eventuali riduttori dovranno, comunque, essere muniti di valvola di sicurezza, filtro a monte, piletta per lo scarico dell'acqua eventualmente defluita.

 

 

capo III: apparecchi di misura

 

art.12 MISURAZIONE DELL’ACQUA

Il consumo dell’acqua viene misurato mediante contatore.

La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dal Comune. Deve essere garantita comunque una lettura annuale.

L’utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento.

In caso di assenza dell’utente e conseguente impossibilità di procedere alla lettura del contatore, il Comune procede all’imputazione forfetaria dei consumi applicando i consumi rilevati dall’ultima lettura effettuata. In mancanza di quest’ultima la quantificazione forfetaria corrisponderà alla media del consumo annuo relativo alla tipologia d’uso. In ogni caso, quando si effettuerà la lettura effettiva, si procederà all’eventuale conguaglio.

 

art.13 PROPRIETA’ DEI CONTATORI

I contatori sono di proprietà del Comune, il quale ne stabilisce il tipo e il diametro in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell’impianto che l’utente è tenuto ad indicare all’atto della domanda. E’ facoltà del Comune cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

 

art.14 POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI

Il contatore, con le relative apparecchiature idrauliche, verrà installato a cura del Comune al quale compete la definizione del punto di consegna e la localizzazione delle predette apparecchiature che, di norma, saranno sistemate in pozzetti di derivazione comuni esterni all’edificio al limite della proprietà privata o nei pozzetti di derivazione comunali con collettore a pettine. Solo in casi eccezionali, e in nessun caso per edifici di nuova costruzione, è consentita l’ubicazione del contatore all’interno degli edifici, nel locale contatore di cui all’art. 19. E' fatto divieto all’utente di spostare il misuratore dal luogo in cui è stato collocato: in caso di abusivo spostamento, oltrecché richiedere la spesa della messa in ripristino, il Comune avrà il diritto di applicare una sanzione pari alla spesa occorsa per il ripristino stesso. Per ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell’utente, il Comune avrà il diritto di addebitare la relativa spesa.

 

art. 15 VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI

All’atto della messa in opera o della riapertura dell’apparecchio misuratore verrà redatto un verbale di posa, sottoscritto dall’Utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell’apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso. Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati esclusivamente dal Comune per mezzo dei suoi incaricati.

 

art. 16 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI

All’atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura saranno compilati appositi verbali sui moduli predisposti dal Comune, firmati dall’utente e dagli incaricati dal gestore medesimo. Tali moduli, oltre ai dati di cui all’articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.

 

art. 17 FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l’Utente dovrà segnalare prontamente il fatto al gestore che, previe opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo d’acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base alla media del consumo giornaliero verificatosi nell’anno precedente, oppure in base a quella del periodo di fatturazione precedente, se l’Utente usa l’acqua da meno di un anno. E’ fatta salva una maggiorazione del 30% quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all’Utente. Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell’Utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal gestore su accertamenti tecnici insindacabili.

 

art. 18 VERIFICA DEI CONTATORI

Il Comune può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative. Quando un Utente ritenga errate le indicazioni del contatore, il Comune dietro richiesta scritta, accompagnata dal deposito di euro 20 (venti) dispone le opportune verifiche. Se queste confermano l’inconveniente lamentato dall’Utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del gestore, il quale disporrà eventuali riduzioni alle successive letture, oltre al rimborso del deposito di cui al comma precedente. Se invece la verifica comprova l’esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23 agosto 1972, n. 854 relativo ai contatori per acqua fredda, il Comune addebita le spese di verifica salvo conguaglio con il deposito effettuato.

 

art. 19 POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE

Pozzetto contatore.

L'ubicazione del contatore, per i nuovi allacciamenti, dovrà avvenire di norma in idoneo pozzetto ubicato nella proprietà dell’utente a confine della stessa in luogo accessibile dall’esterno o, se riguarda più utenze, in un pozzo di derivazione a pettine.

I pozzetti, di norma, dovranno essere muniti di botola leggera in lamiera o altro materiale idoneo, avere il fondo a dispersione o essere muniti d’ idoneo scarico.

La botola deve essere di dimensioni tali da consentire il facile accesso del personale incaricato ed essere dotata di fermo di sicurezza in apertura. La stessa dovrà inoltre essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere. I pozzetti dovranno essere predisposti con scala di accesso secondo le norme antinfortunistiche vigenti. Le dimensioni minime dei pozzetti per il posizionamento, di un unico contatore, fino ad un diametro di 1" ½, devono essere di 0,80 x 0,80 x (h.) 1,00. Per diametri superiori o per l'installazione di più contatori le dimensioni del pozzetto sono fissate dal Comune sulla base di valutazioni tecniche insindacabili. I pozzetti alloggianti i contatori posti a confine delle proprietà sono di proprietà dell’utente che pertanto ne cura la manutenzione e la pulizia. Modifiche al pozzetto dovute a manutenzione dell'impianto o all'installazione di nuove apparecchiature che comportano spazi diversi, anche se decise dal gestore, sono a carico dell’utente.

La difesa del contatore dal gelo a mezzo di materiali coibenti è di competenza dell’utente il quale risponde di eventuali danni.

Locale contatore.

Solo in casi eccezionali e solo per gli edifici già esistenti sarà consentita l'ubicazione dei contatori all'interno degli edifici. In questi casi è necessaria l'individuazione di un locale idoneo che deve avere un'altezza minima di 2,20 metri, deve permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori stessi; lo spazio libero utile di fronte ai contatori deve essere minimo di 90 cm. Il locale dovrà inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica nonché isolato dal freddo. Deve inoltre essere di norma accessibile dall'esterno al personale del Comune. Nel locale deve essere posizionata una piletta di scarico in collegamento con l'impianto di smaltimento delle acque bianche dell'edificio in grado di smaltire l'intera portata della condotta di allacciamento nell'eventualità di una rottura. Nel caso in cui l’utente modifichi la disposizione o l’uso del locale, nel quale è posizionato il contatore, deve dare immediata comunicazione al Comune che provvederà, a spese dell’utente, agli eventuali spostamenti, qualora il contatore, a seguito delle modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o comunque non adatto. L’Utente è il consegnatario degli apparecchi di misura, installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

 

art. 20 INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

All’ingresso del contatore sarà collocata una valvola a sfera. All’uscita del contatore saranno collocate una valvola a sfera ed una valvola di ritegno. I contatori devono essere posizionati, ove possibile, orizzontalmente e i rubinetti devono essere idonei, a passaggio totale, con corpo in ottone nichelato, con riporto in cromo rettificato o altro materiale idoneo.

L’utente che installa sistemi di filtrazione più accurati dovrà munirsi di idonee apparecchiature e curarne la manutenzione. Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune. La manomissione dei sigilli da parte dell’utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., alla sospensione dell’erogazione e alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune. Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con il gestore è soggetto ad una sanzione, determinata dal Comune, fino a Euro 516,46 oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere al Comune.

 

art. 21 MANUTENZIONE DEI CONTATORI

L’utente è responsabile della buona conservazione del contatore posizionato nel pozzetto-contatore o nel locale-contatore, con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili, compresa la rottura per gelo. A richiesta del Comune, è tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi gli eventuali sigilli ed i contrassegni).

 

art. 22 CONTATORI DIVISIONALI

Nel caso di edifici già esistenti con più unità abitative il Comune, può, a sua discrezione e previa indagine tecnica, autorizzare l’installazione di contatori divisionali – da allogarsi in apposito locale – in sostituzione del contatore generale.

 

 

TITOLO III: NORME PER LE FORNITURE

 

 

art. 23 MODALITA’ PER LA FORNITURA

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e/o conduttori di stabili o immobili. Per ottenere la fornitura dell'acqua, in uno stabile od immobile, il proprietario deve presentare richiesta su modulo apposito. Il Comune indicherà in linea di massima e in relazione agli impegni esistenti al momento del pagamento del contributo di allacciamento, la data di inizio dell'erogazione dell'acqua. Le date restano, in ogni caso, subordinate alle autorizzazioni delle autorità competenti ed alla concessione degli eventuali permessi di passaggio delle tubazioni che dovessero risultare necessari.

 

art. 24 CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

Il contributo a fondo perduto, a carico dell'utente concernente l’attivazione di un nuovo allacciamento, è periodicamente determinato dal Comune per singola utenza all’atto della determinazione delle tariffe.

Nel caso di allacciamento con collettore su suolo pubblico o con nuove diramazioni dalla rete principale, dovranno essere rimborsate al Comune tutte le spese necessarie per la costruzione del relativo impianto esterno. In tale caso ai relativi lavori potranno provvedere i privati interessati incaricando ditte di fiducia i cui lavori saranno controllati dal Comune

 

art. 25 DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell’utente, secondo le modalità di cui all’art. 33.

 

art. 26 ANTICIPO IN CONTO FORNITURA

Eventuali anticipi in conto fornitura, da versare all’atto della stipulazione del contratto di fornitura, a garanzia degli impegni assunti e in considerazione che il pagamento avviene in via posticipata, potranno essere determinati dagli organi competenti.

 

art. 27 TARIFFE

Le tariffe sono determinate dall’Organo comunale competente nelle forme di legge.

 

art. 28 VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO

Nel caso di modificazione del sistema tariffario o delle norme del presente regolamento da parte degli organi competenti il Comune ne darà comunicazione all’utente con la pubblicazione della delibera.

 

art. 29 SUBENTRO

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell’uso dell’acqua, il subentrante deve darne immediata comunicazione al Comune per la stipulazione del relativo contratto di somministrazione e per il pagamento dei corrispettivi dovuti.

 

art. 30 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta. Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere, oltre all’importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso ufficiale di sconto del momento, incrementato di 3,5 punti percentuali. La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune di procedere alla limitazione dell’erogazione dell’acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all’utente stesso. In caso di ulteriore inadempimento sarà disposta la sospensione e la revoca della fornitura.

L’utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla limitazione dell’erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

 

art. 31 REGOLARITA’ DELLE FORNITURE

Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti. Le utenze che per loro natura richiedono un’assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere all’installazione di un adeguato impianto di riserva. Per sopperire a situazioni di emergenza, il Comune ha comunque la facoltà di limitare l’erogazione dell’acqua.

 

art. 32 DISDETTA

L’Utente che non intende più utilizzare la fornitura d’acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune inviando lettera raccomandata, o presentandosi agli uffici dello stesso, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore, le quali dovranno avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta. L’utente dovrà rispondere del consumo dell’acqua fino al momento della chiusura.

Se l’utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione resterà responsabile solidalmente con l’eventuale subentrante per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura. I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a criterio del Comune.

art. 33 CONSUMI ABUSIVI

E’ vietata l’utilizzazione dell’acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura. L’Utente che utilizza l’acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell’eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, fatto salvo l’esperimento dell’azione giudiziaria.L’effettivo impiego può essere accertato dal Comune. E’ vietato all’Utente cedere a terzi l’acqua fornita dal Comune, salvo autorizzazione scritta di quest’ultimo.

art. 34 DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà del Comune rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verifichino condizioni eccezionali di erogazione del servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune valutare.

 

 

art. 35 FORNITURE PARTICOLARI

Il Comune può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc. Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata al Comune dal responsabile dell'impresa, o associazione o comitato per il perfezionamento del contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese di allacciamento e stacco. E' comunque fornita l'acqua, a pagamento, alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri. La durata della fornitura è quella prevista nelle relative autorizzazioni o concessioni edilizie. Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o concessioni edilizie, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune. All'atto della firma del contratto di fornitura il richiedente deve versare al Comune, qualora non sia già stato fatto, il contributo a fondo perduto di cui all’art. 24 del presente regolamento, aumentato delle spese fisse per la stipulazione del contratto e della somma a titolo di anticipo sui consumi.

 

art. 36 BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE

Per l’alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi. L’utente al momento della richiesta di allacciamento dell’utenza antincendio deve consegnare al Comune copia del progetto vistato dall’Ispettorato Provinciale Antincendi (se previsto) o in sua mancanza una planimetria dell’impianto dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni l’utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il Comune. In caso di inadempimento il Comune ha diritto di applicare all’utente, per ogni bocca antincendio non prevista dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno. Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo ed uno specifico contatore. L’utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio e nei casi specificamente previsti nel contratto. Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l’utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla ulteriore sigillatura. Per le bocche antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo che verrà stabilito dall’Organo comunale competente.

 

 

TITOLO IV: DISPOSIZIONI VARIE

 

 

art. 37 OBBLIGATORIETA’

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell’utente di averne copia all’atto della stipulazione del contratto.

 

art. 38 APPLICABILITA’ DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

 

art. 39 ABROGAZIONI

Con l’entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell’acqua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

 

TITOLO I GENERALITA’

art. 1 PREMESSE

art. 2 USI DELL’ACQUA

art. 3 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

 

TITOLO II NORME TECNICHE

Capo I: definizione impianti e competenze

art. 4 RETE DI DISTRIBUZIONE

art. 5 ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

Capo II: Norme in materia di derivazione di utenza

art. 6 DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI

art. 7 NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI

art. 8 DIVIETO DELL’UTENTE DI MODIFICARE L’IMPIANTO ESTERNO

art. 9 IMPIANTO INTERNO

art. 10 ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI

art. 11 PRESSIONE DELL’ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

Capo III: Apparecchi di misura

art. 12 MISURAZIONE DELL’ACQUA

art. 13 PROPRIETA’ DEI CONTATORI

art. 14 POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI

art. 15 VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI

art. 16 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI

art. 17 FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI

art. 18 VERIFICA DEI CONTATORI

art. 19 POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE

art. 20 INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

art. 21 MANUTENZIONE DEI CONTATORI

art. 22 CONTATORI DIVISIONALI

 

TITOLO III – NORME PER LE FORNITURE

art .23 MODALITA’ PER LA FORNITURA

art .24 CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

art. 25 DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

art. 26 .. ANTICIPO IN CONTO FORNITURA

art. 27 TARIFFE

art. 28 VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO

art. 29 SUBENTRO

art. 30 FATTURAZIONE A PAGAMENTO

art. 31 REGOLARITA’ DELLE FORNITURE

art. 32 DISDETTA

art. 33 CONSUMI ABUSIVI

art. 34 DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA

art. 35 FORNITURE PARTICOLARI

art. 36 BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE

 

TITOLO IV : DISPOSIZIONI VARIE

art. 37 OBBLIGATORIETA’

art. 38 APPLICABILITA’ DEL DIRITTO COMUNE.

art. 39 ABROGAZIONI