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REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER
TITOLO I - PREMESSA
Art. 1 – Principi generali
In accordo con le finalità di cui alla L.P. n. 4 del 2002 e dalle sue disposizioni attuative il Comune di Padergnone riconosce il diritto degli appartenenti alla prima infanzia ad un equilibrato sviluppo psico – fisico ed affettivo, valorizza la centralità della famiglia, facilita la conciliazione delle scelte professionali di entrambi i genitori ed un'equa ripartizione delle responsabilità genitoriali tra uomini e donne in un quadro di pari opportunità.
Riconosce, pertanto, che il servizio di nido familiare – tagesmutter concorre in modo importante alla realizzazione di tali obiettivi fornendo in modo professionale educazione e cura ad uno o più bambini di altri presso il domicilio della tagesmutter o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari, consentendo alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (tagesmutter) adeguatamente formato ed operante in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni dei bambini e delle bambine attraverso soluzioni diversificate sul piano educativo, strutturale ed organizzativo.
Art. 2 – Promozione e sostegno del servizio
Il comune, nell'esercizio delle proprie funzioni attribuitegli dalla vigente normativa provinciale in particolare per quanto attiene la programmazione del sistema dei servizi per la prima infanzia e sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove e sostiene gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale in possesso dei requisiti previsti dalla L.P n. 4 del 2002 e sue disposizioni attuative.
TITOLO II – REGOLAMENTAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO
Art. 3 - Destinatari del sostegno economico
Il sostegno agli organismi di cui all'art. 2 che operino con nidi familiari-tagesmutter iscritti all'albo di cui all'art. 8 della L.P. n. 4 del 2002 avviene erogando un contributo al genitore utente che vada ad abbattere i costi dallo stesso sostenuti per il servizio anche qualora venga utilizzato un servizio “nido familiare – servizio Tagesmutter” operante fuori dal territorio comunale ma comunque all’interno del territorio provinciale.
Tale contributo potrà andare ad abbatter i costi sostenuti dalle famiglie residenti nel territorio comunale che utilizzino il servizio di nido familiare-tagesmutter per bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni;
Il sostegno economico verrà riconosciuto per un monte orario mensile massimo stabilito annualmente con deliberazione della giunta comunale.
Art. 4 – Modalità di calcolo del sostegno economico
Allo scopo di differenziare la partecipazione economica dei genitori utenti alle spese di gestione del servizio di nido familiare-servizio tagesmutter in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno abbienti il comune stabilirà annualmente con delibera della giunta comunale l'entità del sostegno economico che sarà determinato tenendo conto del costo complessivo del servizio, dell'entità del contributo provinciale e delle condizioni socio-economiche delle famiglie.
A tal fine si allega al presente regolamento apposita tabella del contributo comprensivo del contributo provinciale che tiene conto delle condizioni socio-economiche della famiglia.
In caso di situazioni di particolare disagio socio-economico e di handicap fisico, psichico, sensoriale, la giunta comunale si riserva di valutare nello specifico caso una diversa entità del sostegno economico.
Art. 5 – Modalità di erogazione del sostegno economico
Le domande di ammissione al contributo di cui agli artt. 3 e 4 dovranno essere presentate per iscritto all'amministrazione comunale direttamente da parte delle famiglie utenti del servizio di nido familiare-tagesmutter specificando indicativamente il periodo in cui si necessita del servizio, il presumibile monte ore mensile, l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo iscritto all'albo di cui all'art. 8 della L. P. n. 4 del 2002 presso il quale intende utilizzare il servizio ed allegando alla stessa il modello Unico oppure il modello CUD o il 730.
L'utente potrà modificare le ore di servizio richieste nella domanda iniziale secondo le proprie esigenze, entro il limite del monte ore massimo mensile, comunicando tale modifica al comune direttamente o mediante l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo erogante il servizio. Il comune si riserverà di valutare le richieste entro i limiti dello stanziamento di bilancio.
Le domande saranno soddisfatte fino alla concorrenza massima della disponibilità stanziata in bilancio seguendo l'ordine di presentazione.
Sarà in ogni caso garantito il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale.
L'ammissione al contributo viene definita con atto del Sindaco, mentre si provvederà con deliberazione giuntale alla liquidazione del contributo all’utenza.
Il Comune eroga il contributo solamente per le ore pagate ed effettivamente fruite. A tal fine, per ottenere l’erogazione del sostegno economico, il genitore utente dovrà presentare agli uffici comunali competenti copia della fattura attestante l’avvenuto pagamento relativa al mese o ai mesi precedenti, che dovrà essere intestata a nome del genitore e che dovrà attestare le ore effettivamente fruite distinte da quelle eventualmente pagate e non fruite dal bambino presso il nido familiare – servizio Tagesmutter in quel periodo. A sua volta il genitore dovrà autocertificare le ore effettivamente fruite e pagate, distinguendole dalle ore pagate e non fruite.
L’Amministrazione comunale si riserva di richiedere al soggetto erogatore del servizio la documentazione giustificativa relativa alla fattura emessa.
La mancata o incompleta presentazione di detta documentazione entro i tre mesi successivi alla emissione della fattura comporta la non liquidazione del sussidio.
Al fine di garantire la trasparenza delle tariffe praticate le organizzazioni della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrative presso i quali le famiglie residenti sul territorio comunale usufruiscano del servizio di nido familiare – tagesmutter sono tenute a fornire annualmente all'amministrazione comunale copia del tariffario in vigore cui, nei limiti della massima tariffa, salvo motivati casi specifici, sono tenute ad attenersi.
TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 6 – Relazione annuale
Ciascun organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo operante con bambini residenti nel territorio comunale è tenuto a presentare annualmente una relazione contenete gli elementi sulla gestione del servizio necessari per una valutazione in merito all'efficacia degli interventi.
Art. 7 – Utilizzo sale comunali
Qualora gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti con bambini residenti sul territorio non disponessero di spazi adeguati il comune, previa richiesta scritta da inoltrarsi presso l'ufficio competente, si impegna a mettere a disposizione gratuitamente eventuali sale in cui poter realizzare gli incontri tra genitori e le tagesmutter.
Art. 8 – Controlli periodici
Al comune spettano i controlli periodici di cui all’art. 10 lettera d) della L.P. n. 4 del 2002 che saranno effettuati secondo modalità definite con successivo provvedimento di giunta.
Art. 9 – Responsabilità del comune
Il comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'art. 2.
Il Comune è tenuto ad effettuare i controlli periodici di cui all’art. 8 del presente regolamento, segnalando alla Provincia l’eventuale venir meno del possesso dei requisiti da parte della Cooperativa iscritta all’albo provinciale di cui all’art. 8 comma 1 della LP 4/2002.
SERVIZIO NIDO FAMILIARE – TAGESMUTTER
TABELLA SCAGLIONI DI REDDITO PER DETERMINAZIONE ACCESSO AL CONTRIBUTO
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REDDITO ANNUO PRO CAPITE
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CONTRIBUTO ORARIO
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PRIMA FASCIA
Reddito fino a 12.000, € per ogni componente familiare
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€ 4,70
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SECONDA FASCIA
Reddito fino a 15.000, € per ogni componente familiare
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€ 4,60
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TERZA FASCIA
Reddito fino a 20.000, € per ogni componente familiare
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€ 4,50
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